Danno biologico
Per danno biologico deve intendersi una categoria elaborata dalla giurisprudenza costituzionale per rendere effettiva la tutela della salute prescritta dall’art 32 della Costituzione, tutela sino a poco tempo fa assicurata solo sotto il profilo della perdita patrimoniale subita dal soggetto ammalatosi per causa di lavoro o infortunatosi in azienda : a tale soggetto veniva riconosciuto, secondo la gravità della menomazione, un indennizzo o una rendita per la perdita salariale subita.
Nessun risarcimento era prevista per il c.d. danno non patrimoniale (salvo l’ipotesi del danno conseguente ad un reato), per quel danno cioè che prescindeva dalle perdite reddituali, attinendo esso ai distinti aspetti caratterizzanti la lesione del bene della integrità psico-fisica riassumibili nel :
a) danno morale (vale a dire la sofferenza ed il patema d’animo conseguenti all’illecito subito);
b) danno esistenziale consistente nella perdita della capacità di relazionarsi socialmente sempre in conseguenza della lesione subita. Attualmente, invece, a seguito di numerose pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, il danno subito dal lavoratore è risarcibile non solo se esso è conseguenza di un fatto reato, ma anche qualora l’illecito che ne è causa consista nella violazione grave di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale (Corte Cost. 233/03; Cass.Civ. n.8828/03; Cass.Civ. s.u. n.26972/081);
c) danno parentale conseguente al pregiudizio esistenziale ed alla sofferenza subita dai congiunti della vittima primaria dell’evento illecito